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Notaio Alice Pinna - Studio notarile roma

Contratto di affitto d'azienda Roma

Il contratto di affitto d’azienda è disciplinato dall’art. 2562 del codice civile, il quale stabilisce che la cessione e l’affitto d'azienda possono essere stipulate solo dallo studio notarile Roma per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Con il contratto di affitto d’azienda, il concedente (proprietario del bene) attribuisce l’intera gestione dell’azienda di cui è proprietario, a un soggetto terzo (affittuario) che si impegna a pagare il canone pattuito.

I contratti devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni a cura del notaio rogante o autenticante.

Se avere intenzione di dare in affitto o affittare un’azienda a Roma, la consulenza di un professionista come il Notaio Alice Pinna, potrà risultare particolarmente utile per:

  • Controllare la presenza di tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge per la validità del contratto e quindi la sua legalità,
  • procedere alla descrizione dei beni e diritti oggetto dell’azienda trasferita;
  • aiutare le Parti ad elaborare ed inserire in atto le clausole e le previsioni più adatte al caso reale,
  • verificare la capacità di agire delle parti, dell’idoneità delle procure e degli altri documenti di legittimazione.

Il notaio si assume la responsabilità professionale e disciplinare del contenuto dell’atto.

Il contratto di affitto d’azienda si contraddistingue per la sua flessibilità in quanto consente al concedente di ricavare un profitto per l’esercizio della sua impresa da parte di terzi senza il necessario e definitivo trasferimento dell’intera azienda.

Le tasse sull'affitto dell'azienda a Roma

Il regime fiscale dell’affitto d’azienda è piuttosto articolato, per questo è meglio richiedere il supporto di un Notaio.

L’affitto di azienda è soggetto all’imposta di registro in misura fissa, con l’aliquota del 3% sul canone pattuito; se l’azienda è di proprietà di una società oppure di un imprenditore individuale che possiede altre aziende, il canone deve essere fatturato e sul suo importo si applica l’Iva del 20%. In questo caso l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 168 euro.

Per quanto riguarda le spese dell’imposta di registro devono essere divise per metà tra conduttore e locatore, mentre in genere le spese di manutenzione ordinaria sono a carico dell’affittuario, quelle di manutenzione straordinaria a carico del concedente.

Potete inoltrare direttamente al nostro Studio le vostre richieste per ottenere un preventivo gratuito o per fissare un colloquio conoscitivo per conoscere tutti gli obblighi sia in capo al concedente sia in capo all’affittuario.