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Notaio Alice Pinna - Studio notarile roma

Procura notarile: cos’è, costo e come fare

E' possibile che, per svariati motivi, un soggetto non possa comparire personalmente dinanzi al Notaio per la stipula dell'atto di cui sia parte.

La recente emergenza sanitaria legata al diffondersi del COVID-19 ha reso drammaticamente attuale questo problema, anche, ma non solo, per le vigenti norme restrittive sugli spostamenti.

Il sistema prevede, tuttavia, che il soggetto che non possa o non voglia partecipare alla stipula possa farsi rappresentare in atto da un altro soggetto.

Lo strumento per raggiungere tale risultato è la procura notarile.

Per essere valida la procura deve essere conferita nelle forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.

Il che vuol dire, in altri termini, che la procura per intervenire in un atto notarile deve essere redatta in forma pubblica o per scrittura privata autenticata.

E' anche possibile, con gli opportuni accorgimenti, redigere una procura a contrarre con se stesso. In questo caso, cioè, la medesima persona agisce in nome e per conto di entrambe le parti del contratto, a titolo di esempio: compratore e venditore.

La procura notarile si dice speciale quando è conferita per un singolo atto: deve essere allegata in originale al contratto al quale si riferisce e termina, con questo unico utilizzo, la sua funzione.

E' inoltre possibile che un soggetto, per vari motivi (si pensi alla persona anziana, perfettamente lucida, ma affetto da difficoltà motorie), decida di conferire incarico a persona di sua fiducia di svolgere una serie indeterminata, ma determinabile, di operazioni.

In questo caso lo strumento adeguato è la procura generale.

Questa, a differenza della procura speciale, è per definizione utilizzabile in diverse occasioni: il notaio manterrà nella raccolta dei suoi atti l'originale e potrà fornire una o più copie al richiedente.

In questo caso la procura mantiene efficacia finché il conferente è in vita, capace e non la revoca.

La revoca è sempre possibile, salvo che fosse espressamente pattuita l'irrevocabilità e salvo che fosse stata conferita (anche) nell'interesse del mandatoario.